Art. 4
(Definizioni).

      1. Sono responsabili dell'impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché della persecuzione o del danno grave:

          a) lo Stato;

          b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

          c) i soggetti non statali, se è dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

      2. Sono considerati atti di impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche o di persecuzione:

          a) gli atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui non è ammessa alcuna deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive modificazioni;

 

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          b) gli atti che costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

      3. Gli atti che impediscono l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e gli atti di persecuzione assumono, tra l'altro, la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra.
      4. Sono considerati danni gravi, in particolare: la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; la minaccia grave al diritto alla vita a causa di disastri ecologici o di altri eventi che mettano a rischio effettivo le possibilità di sopravvivenza della persona.